Con sentenza n. 16377 del 18 luglio 2006, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in materia di licenziamento per giusta causa per violazione dell’obbligo di fedeltà da parte di un lavoratore che aveva partecipato alla creazione di una società in concorrenza con il datore di lavoro, ha confermato la decisione della Corte di merito, rilevando la sussistenza della proporzionalità della sanzione espulsiva, con riferimento alla gravità della condotta del lavoratore. Quest’ultimo infatti aveva partecipato alla costituzione di una cooperativa di lavoro avente per oggetto la medesima attività imprenditoriale del datore di lavoro, sottolineando la Corte la maggior gravità della violazione dell’obbligo di fedeltà, in base al fatto che la nuova società non era di tipo ordinario, ma di tipo cooperativo mutualistico, in cui il socio presta personalmente la propria attività lavorativa, e non si limita, come nel caso di società ordinarie, al versamento di quote di capitale.