Con sentenza n. 11115 del 20 giugno 2006, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, si è pronunciata in un caso di licenziamento disciplinare ed ha confermato la sentenza della Corte di merito dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore per violazione del principio della immediatezza della contestazione. La Corte ha infatti rilevato la tardività della contestazione degli addebiti, in quanto formulata a distanza di otto mesi dalla verificazione del fatto, ed ha ribadito che, anche se il criterio della immediatezza va inteso in senso relativo e con elasticità, il datore di lavoro deve portare a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiano ragionevolmente sussistenti, non potendo legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritenga di averne assoluta certezza.