Con sentenza n. 13731 del 14 giugno 2006 la Corte di Cassazione ha ribadito che la quietanza a saldo sottoscritta dal prestatore di lavoro, contenente una dichiarazione di rinuncia a non meglio specificate maggiori somme relative ad una serie indeterminata di pretese astrattamente ipotizzabili nei confronti del datore di lavoro in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, non possa assumere il valore di rinuncia o transazione che il lavoratore ha l’onere di impugnare del termine previsto dall’art. 2113 c.c., ad eccezione del caso in cui risulti accertato, sulla base del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi.