Il Tribunale di Torino con sentenza del 31 maggio 2006, ha affrontato la questione dell’esercizio del diritto di opzione e della spettanza del risarcimento del danno in caso di ritardato pagamento della relativa indennità. In particolare, nella fattispecie in esame, il lavoratore, a seguito del ritardato pagamento del datore di lavoro delle 15 mensilità, chiedeva il pagamento di tutte le retribuzioni intercorrenti tra la data di esercizio dell’opzione e la data di effettivo avvenuto pagamento. Il Giudice ha ritenuto infondata la richiesta del lavoratore, statuendo che l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 18 Statuto dei Lavoratori, per ottenere una indennità di 15 mensilità della retribuzione globale di fatto al posto della reintegra, risolva di diritto il rapporto di lavoro, facendo venire meno l’obbligo del datore di reintegrare il dipendente e di corrispondergli l’indennità risarcitoria stabilita dalla legge per la mancata reintegrazione. A seguito dell’opzione rimane, quindi, esclusivamente in capo al datore di lavoro l’obbligo del pagamento tempestivo della indennità sostitutiva delle 15 mensilità. Le uniche conseguenze del ritardato pagamento non possono che essere quelle previste dall’ordinamento per l’inesatto adempimento delle obbligazioni, stante la natura sinallagmatica del contratto di lavoro, sinallagma che viene meno nel momento dell’esercizio dell’opzione da parte del lavoratore. Con la rinuncia alla reintegra viene a cessare la prestazione lavorativa, e conseguentemente anche il diritto del lavoratore alla controprestazione retributiva e alla indennità risarcitoria ad essa connessa.