Con sentenza n. 13380 dell’8 giugno 2006, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, si è pronunciata in un caso di licenziamento per giusta causa intimato nell’area della tutela obbligatoria, e smentendo un precedente indirizzo di segno opposto, ha statuito il diritto del lavoratore, illegittimamente licenziato, a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso. A tal proposito ha richiamato i principi di cui agli art. 2118 e 2119 c.c., che affermano che il licenziamento comporta sempre per il datore l’obbligo del preavviso salvo l’ipotesi di sussistenza di giusta causa o di risoluzione consensuale, in quanto nell’area della tutela obbligatoria, il licenziamento, ancorché ingiustificato, è comunque idoneo ad estinguere il rapporto. Diversamente nell’area della tutela reale, il recesso ingiustificato non è idoneo ad estinguere il rapporto che continua “de iure”, provocando solo l’interruzione di fatto della prestazione lavorativa.
La Suprema Corte conclude quindi affermando che non vi è incompatibilità tra l’indennità risarcitoria ex art. 8 Legge 604/66 che va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e l’indennità sostitutiva del preavviso che va a compensare il fatto della intimazione in tronco del recesso.