Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 28 agosto 2006, ha chiarito, così come aveva già fatto l’INPS con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, che il lavoratore ha diritto a richiedere la sospensione del godimento di un congedo parentale, di cui all’art. 32 del T.U. n. 151/2001, in caso di insorgenza della malattia del proprio bambino, perché in questo caso può invece richiedersi il congedo per malattia di cui all’art. 47 dello stesso T.U.. Tali congedi, infatti, integrano due istituti profondamente diversi, sia sotto il profilo dei presupposti legittimanti, che sotto quello della regolamentazione di riferimento.