Pronunciandosi sulle modalità di adempimento dell’onere probatorio in merito al requisito dimensionale dell’azienda datrice di lavoro, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13945 del 16.6.2006, ha deciso, rifacendosi a quanto già precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 141 del 10.1.2006, che spetta al datore di lavoro (non importa se attore o se convenuto in giudizio) provare l’inesistenza del requisito occupazionale e, con essa, l’impedimento all’applicazione dell’art. 18 della L. n. 300/1970.