Con la sentenza n. 14461 del 22 giugno 2006, la Corte di Cassazione ha precisato che, a fronte della previsione del CCNL Dirigenti delle Ferrovie dello Stato che esclude la possibilità che i dirigenti vengano licenziati per giustificato motivo oggettivo, qualora un rapporto di lavoro dirigenziale venga comunque ad essere risolto per esigenze organizzative, al dipendente interessato spetterà la sola indennità supplementare prevista dallo stesso contratto collettivo, non essendo esperibile in suo favore la tutela reale del posto di lavoro.