Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 12 dicembre 2005, ha ritenuto legittimo il provvedimento della società che ha rigettato la richiesta di un proprio lavoratore, il cui rapporto era stato sospeso a seguito di una condanna penale, di essere riammesso in servizio compatibilmente al proprio stato di semilibertà. La società, infatti, ha ritenuto che dal momento che l’organizzazione dell’unità produttiva cui era in passato assegnato il lavoratore sospeso era articolata in tre turni rotativi di otto ore ciascuno senza interruzione nelle 24 ore ed a cui erano assegnati in tutto 6 lavoratori, la circostanza per cui il lavoratore avrebbe potuto, in costanza del medesimo regime, era assegnato costantemente ad uno solo di questi turni (6,00-14,00) avrebbe determinato “l’adibizione degli altri cinque addetti alla copertura di tutti i turni di lavoro notturno settimanali, ipotesi questa non consentita dal C.C.N.L. (che prevede precisi limiti settimanali, mensili ed annuali del servizio notturno tra le ore 0,00 e le 5,00) ma, anche verosimilmente, incompatibile con le esigenze di sicurezza del servizio ferroviario”.