L’art. 2113 c.c. stabilisce che le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e degli accordi collettivi non sono valide e possono essere impugnate entro il termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione se queste sono intervenute dopo la cessazione del rapporto. Successivamente a tale termine di scadenza possono essere impugnate solo le rinunce e le transazioni affette da nullità.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12561 del 26 maggio 2006, ha ribadito il principio che, al fine di distinguere tra le transazioni annullabili e quelle nulle, si deve stabilire se esse, rispettivamente, concernano diritti già maturati ovvero diritti ancora in via di maturazione o addirittura destinati a sorgere solo in futuro.