Con risposta ad interpello del 12 luglio 2006, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i lavoratori distaccati beneficiano di un regime di tutela diverso de quello garantito ai lavoratori di una ditta subappaltatrice. Il distacco, infatti, “non è soggetto alla comunicazione prevista dall’art. 18, co. 12, della L. n. 55/1990 per tutti i subcontratti diversi dall’appalto e stipulati per l’esecuzione dell’appalto stesso. Questi, infatti, sono collegati, sotto il profilo funzionale, alla causa del contratto principale – ovvero all’appalto – poiché hanno ad oggetto l’esecuzione di opere, servizi o, infine, forniture connessi alla realizzazione dei lavori. L’istituto del distacco, invece, ha una causa diversa da quella dell’appalto e non è pertanto riconducibile in alcun modo ai subcontratti cui l’art. 18 cit. fa riferimento”.