Il TAR del Veneto, con sentenza n. 301 del 18 gennaio 2006, nell’annullare il provvedimento con il quale il Direttore della DPL di Verona ha negato al datore di lavoro interessato dall’attività ispettiva l’accesso e l’estrazione di copia dei verbali delle dichiarazioni rese dai dipendenti e collaboratori durante gli accessi svolti dagli ispettori del lavoro, ha stabilito che le sostanziali innovazioni introdotte in seno alla Legge n. 241/1990 dalla Legge n. 15/2005 e dalla Legge n. 80/2005 non permettono più alle Direzioni del lavoro di opporre alla richiesta di accesso agli atti ritenuti dall’amministrazione il limite che in passato il decreto ministeriale del Lavoro n. 757 del 1994 offriva ove ancora pendessero rapporti di lavoro con il personale coinvolto nei fatti accertati o con quanti lavoratori avrebbero comunque potuto venire lesi dalla rivelazione degli elementi probatori acquisiti in sede ispettiva. Ciò, in forza dell’art. 24, Legge n. 241/1990, per cui deve essere sempre garantita la conoscenza di quanto necessario a curare e difendere i propri interessi giuridici, prevalendo, pertanto, il diritto alla difesa su quello alla riservatezza.