Il Tribunale di Lecce, nella sentenza del 18 aprile 2006, ha statuito che l’inadempimento del datore di lavoro e dell’INPS, consistenti, quanto al primo, di anticipare l’indennità di maternità richiesta dalla lavoratrice e, quanto al secondo, di pagare la medesima prestazione anche a fronte dell’inadempimento datoriale, deve considerarsi grave, specie se reso con la consapevolezza dell’esistenza del diritto soggettivo perfetto della prestazione, della natura previdenziale della stessa, nonché delle difficoltà economiche gravi, eccezionali e documentate in cui versi la lavoratrice e la propria famiglia. La suddetta lavoratrice, da un simile comportamento dell’Inps e del datore di lavoro, avrebbe inoltre subito un “danno gravissimo, essendo stata violata la sua dignità di persona umana, oltre che i suoi diritti di donna e madre in particolare”. Sempre secondo il giudicante, il danno subito dalla ricorrente sarebbe da considerarsi non patrimoniale e di tipo esistenziale.