Licenziamento del dirigente e riassetto organizzativo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13719 del 14 giugno 2006, ha stabilito che ai fini dell’”indennità” supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la giustificatezza del recesso non deve necessariamente coincidere con l’”impossibilità” della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa la predetta continuazione: ciò perché il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), che verrebbe radicalmente negata ove si impedisse all’imprenditore di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell’impresa.