Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1499 del 15 maggio 2006, ha affermato che non è sufficientemente motivato, in ordine alla verifica della sussistenza della natura subordinata di un rapporto di lavoro, l’atto sanzionatorio dell’istituto previdenziale che faccia generico rinvio al verbale di un altro ente.
Gli elementi della subordinazione devono, sul piano sostanziale, essere accertati nella realtà caso per caso e, sul piano processuale, essere dedotti in modo specifico da parte di chi intenda dimostrarla in giudizio.