Il Tribunale di Roma, con le ordinanze emesse a seguito di reclamo n. 26455 e n. 23022 del 18 maggio 2006, ha affermato che è ammissibile il ricorso alla procedura d’urgenza in caso di lamentata violazione del patto di non concorrenza da parte dell’ex dipendente e che è onere del lavoratore dedurne e allegarne i motivi con riferimento all’oggetto e alla congruità del corrispettivo. In particolare, secondo i giudici di merito, l’oggetto del patto si estende a qualsiasi attività lavorativa che possa comprimere quella del datore di lavoro e rende nullo il patto allorché sia talmente ampio da restringere la concreta professionalità del lavoratore, mentre la congruità del corrispettivo va accertata in concreto e determina la nullità del patto quando lo stesso corrispettivo sia simbolico, iniquo o sproporzionato.
Inoltre, la validità del patto di non concorrenza va accertata valutando, in concreto, la sussistenza dei requisiti di limitazione temporale e territoriale, nonché di misura del corrispettivo (art. 2125 c.c.).
L’accoglimento della domanda cautelare è subordinato alla sussistenza del periculum in mora, consistente nel pericolo di un danno irreparabile causalmente collegato, quantomeno potenzialmente, alla violazione del patto di non concorrenza e pertanto all’attività svolta nel nuovo contesto dal lavoratore. I giudici, nel caso di specie, hanno respinto il reclamo del lavoratore avverso la reiezione della domanda di emissione di provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. reputando valido il patto di non concorrenza e ritenendo insussistente il periculum in mora, del quale è necessario l’accertamento causale rispetto alla nuova attività svolta dal lavoratore.