Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 27 giugno 2006, ha chiarito che, qualora un’azienda assuma a tempo indeterminato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e, conseguentemente, benefici delle agevolazioni contributive di cui all’art. 25, co. 9, L. n. 223/1991 (versamento dei contributi secondo le aliquote previste con riferimento agli apprendisti per periodo di 18 mesi), la stessa azienda non decadrà dal godimento di tali benefici nel caso in cui disponga la modifica dell’inquadramento professionale del lavoratore interessato da impiegato a dirigente, dal momento che “tale eventualità attiene al rapporto interno tra datore di lavoro e lavoratore e non può rappresentare una preclusione al beneficio previdenziale anche perché, se così fosse, si realizzerebbe di fatto un trattamento sfavorevole nei confronti dei soggetti assunti dalle liste di mobilità con riferimento a possibili avanzamenti di carriera”.