Con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003 (provvedimento di riforma della disciplina dell’orario di lavoro), il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 13 giugno 2006, ha ribadito che “è possibile monetizzare le ferie se ed in quanto previsto dal contratto collettivo applicabile e sempre nel rispetto dei principi costituzionali”.
In argomento, in parte discostandosi da quanto sopra, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10856 dell’11 maggio 2006, ha ulteriormente precisato, sempre con riferimento ad una fattispecie sorta prima dell’introduzione del suddetto decreto, che, allorché sia divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere all’obbligo di consentire la fruizione del periodo di ferie maturate, “le clausole del contratto collettivo di diritto comune, che disciplinano esclusivamente il godimento delle ferie e non anche l’indennità sostitutiva, sono da interpretare – alla luce dell’irriducibilità del diritto alle ferie e del divieto di monetizzazione di siffatto diritto, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto – nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, questi ha egualmente diritto all’indennità sostitutiva”.