Congiuntamente ad INPS ed INAIL, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 17 del 14.6.2006, ha fornito ai propri servizi ispettivi una vasta gamma di indicazioni e chiarimenti per uniformare il criterio di valutazione onde discriminare, con riferimento al delicato settore dei call center, i contratti di lavoro a progetto genuini da quelli che, invece, costituiscono una potenziale forma di abuso di tale tipologia contrattuale di lavoro autonomo.
Di base, secondo il Ministero, è necessario che il progetto sia “idoneo a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l’operatore telefonico assume l’obbligo di eseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro”.
In questa circolare, inoltre, viene effettuata una chiara differenziazione tra i servizi di call center in bound (ovvero quelli istituzionalmente costituiti per rispondere a tutte le domande e richieste dell’utenza ed in cui, pertanto, il collaboratore non gestisce la propria prestazione) e call center out bound (in cui, invece, il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o un servizio riconducibile ad un singolo committente). Solo il collaboratore impegnato in quest’ultima tipologia di servizio di call center, infatti, potrebbe verosimilmente “prefigurare il contenuto della sua prestazione sulla base del risultato oggettivamente individuato dalle parti con il contratto” ed, in tale contesto, rimanere autonomo rispetto alla realizzazione del progetto concordato.