Con sentenza n. 8012 del 6 aprile 2006 la Corte di Cassazione, confermando il più recente e meno rigoroso orientamento giurisprudenziale in tema di assenza a visita fiscale, ha affermato che, in tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione del mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le ore di reperibilità, non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78/1988, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile – la cui dimostrazione spetta al lavoratore – quale quella di far constatare l’eventuale guarigione dalla malattia, al fine della ripresa dell’attività lavorativa. Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che, al fine di integrare l’eventuale infrazione contestata al lavoratore, non è sufficiente la mera assenza dello stesso dal domicilio ma occorre che ad essa si accompagni la volontà del lavoratore di sottrarsi alla visita di controllo.