Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1762 dell’8 giugno 2006, ha statuito che, ai fini della liquidazione dell’indennità sostitutiva della reintegrazione prevista dall’art. 18, comma quinto, Stat. Lav., debba essere preso come parametro di riferimento l’intero ammontare della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore in costanza di rapporto. Secondo il Giudice Milanese, dunque, nella determinazione dell’ammontare dell’indennità spettante al lavoratore debbono essere ricomprese anche tutte quelle indennità – previste dal contratto – la cui erogazione è strettamente connessa con l’esecuzione della prestazione lavorativa (es. indennità di posto, di turno, di trasporto, ecc.).