Con sentenza del 10 gennaio 2006, il Tribunale di Genova, pronunciandosi in una controversia in cui un’azienda aveva modificato sostanzialmente le mansioni di un lavoratore sino a privarlo, per un significativo periodo di tempo, di compiti specifici, ledendo in tal modo la sua dignità professionale e la sua immagine, ha stabilito, in aggiunta alla condanna alla reintegrazione del lavoratore nelle mansioni conformi al suo inquadramento formale ed al risarcimento dei danni per il demansionamento subito, anche la legittimità dell’eccezione di inadempimento sollevata dal lavoratore medesimo durante l’esecuzione del rapporto di lavoro. Il ricorrente, infatti, a fronte dell’illegittimo comportamento dell’azienda e delle ripercussioni negative che lo stesso aveva determinato sulla propria integrità psico-fisica, dopo avere diffidato l’azienda a ripristinare in suo favore condizioni di lavoro conformi al proprio inquadramento, aveva sospeso unilateralmente la propria attività lavorativa, subendo, per ciò solo, anche il licenziamento per giusta causa.
Il giudice, in merito a questo specifico aspetto, ha ritenuto che il licenziamento intimato al ricorrente fosse illegittimo perché l’assenza dal lavoro si era verificata a seguito della legittima autotutela del lavoratore a fronte dell’inadempimento datoriale; nella fattispecie concreta, secondo il giudice, non sarebbero stati presenti i “presupposti oggettivi posti alla base delle sanzioni disciplinari, perché la nullità dell’attività posta in essere (demansionamento) rende illegittime le sanzioni disciplinari, non sussistendo alcun comportamento sanzionabile”.