L’INPS, con nota del 29 maggio 2006, ha stabilito che l’attivazione di una procedura di mobilità all’interno di un’azienda non costituisce una circostanza impediente rispetto alla possibilità che un lavoratore dipendente della medesima azienda richiede ed ottenga il super bonus previsto in caso opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro pur dopo il raggiungimento dell’età pensionabile (art. 1, co. 12, L. n. 243/2004). Tale ipotesi, infatti, deve considerarsi ben diversa da quella presa a riferimento all’art. 1 bis, co. 5, della L. n. 291/2004 che vieta il ricorso al suddetto super bonus ai dipendenti di imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.