Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il 6 giugno u.s., rispondendo all’istanza di interpello formulata dall’Associazione Bancaria Italiana ha osservato che, laddove si intenda installare apparecchiature volte ad effettuare un controllo dei costi telefonici nonché una imputazione contabile dei costi alle singole unità organizzative della banca, esula dall’ambito di applicazione della procedura di cui all’art. 4 , comma 2, della L. 300/1970 la fattispecie in cui l’imputazione contabile dei costi telefonici si riferisca al centro di costo nel suo complesso, non consentendo tale operazione un controllo sulla attività lavorativa dei dipendenti. Viceversa, nel caso in cui l’imputazione contabile sia effettuata nei confronti della singola utenza, dovrà essere valutato caso per caso se l’operazione consenta un controllo indiretto sull’attività dei lavoratori, in presenza del quale troverà applicazione l’art. 4 della L. 300/1970.