Con sentenza n. 11107 del 15 maggio 2006, la Suprema Corte ha ribadito che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far sì che gli obblighi scaturenti da un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra il lavoratore ed una di esse, si debbano estendere necessariamente anche alle altre, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all’eventuale fine di valutare la presenza del requisito numerico per l’applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
La predetta situazione, secondo i giudici di legittimità, ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività tra i vari soggetti del gruppo e ciò venga accertato in modo adeguato, con l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le varie attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.