Nel riaffermare l’ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle persone giuridiche, il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, con sentenza del 1 giugno 2005 n. 598, ha cristallizzato la nuova interpretazione che dell’art. 2059 cod. civ. ha dato la più recente giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale.
Infatti, il giudice territoriale, chiamato a pronunciarsi in ordine al danno all’immagine subito da un albergo in ragione del discredito diffusosi a seguito della divulgazione a mezzo stampa delle accertate carenze igienico sanitarie, nel caso di specie imputabili al dipendente responsabile dei relativi controlli, ha condannato quest’ultimo a risarcire il danno conseguentemente patito dal datore di lavoro.
Il Tribunale palermitano ha aderito, difatti, al più recente orientamento giurisprudenziale che, superando l’equiparazione tra danno non patrimoniale, nel quale deve ritenersi compreso il danno all’immagine, ed il danno morale, attribuisce alla prima voce un più ampio spettro applicativo, comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito anche non suscettibile di valutazione economica, che prescinde dalla personalità psicologica e sofferenza soggettiva del danneggiato, legittimando il risarcimento del danno non patrimoniale anche a soggetti privi di fisicità, quali appunto le persone giuridiche.