In risposta ad interpelli formulati da alcuni ordini di consulenti del lavoro, il Ministero del Lavoro, in data 2-4 maggio 2006, ha fornito i seguenti chiarimenti:
a) la mancata attuazione della L. n. 53/2003 (cd. Riforma Moratti) sul prolungamento dell’obbligo scolastico determina la perdurante efficacia dei limiti e degli obblighi già sussistenti in tema di accesso al lavoro. Deve così tuttora ritenersi che l’età minima per l’accesso al lavoro sia fissata al compimento dei 15 anni, rima31endo inoltre l’assunzione subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatoria, secondo la normativa scolastica in vigore;
b) l’art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003, relativo all’apprendistato qualificante, non può considerarsi ancora operativo per le medesime motivazioni di cui sub a); pertanto, ai fini dell’assunzione degli adolescenti (soggetti di età compresa fra i 15 e i 18 anni) con contratto di apprendistato, dovrà farsi esclusivo riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 25/1955;
c) atteso il requisito di durata del contratto di apprendistato professionalizzante (che, ai sensi dell’art. 49, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003, non può essere inferiore a due anni e superiore a sei), non è ammissibile il ricorso a questo istituto con riferimento alle attività a carattere stagionale, poiché quest’ultime non permettono, in considerazione della loro breve durata, di programmare un reale percorso formativo;
d) anche in caso di trasformazione anticipata, perché avvenuta prima della sua originaria scadenza, di un contratto di apprendistato in un diverso contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, successivamente a tale trasformazione, spettano al datore di lavoro, per la durata di un anno, i benefici contributivi di cui all’art. 21, co. 6 della L. n. 56/1987, disposizione, questa, non abrogata dal D.Lgs. n. 276/2003.