il D.Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006 il Parlamento ha dato attuazione alla legge delega n. 118 del 13 giugno 2005, concernente la disciplina dell’impresa sociale.
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, di questo decreto, “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.
Salvi i profili di diritto societario che verranno esaminati nella apposita parte della presente newsletter, deve essere qui evidenziato come, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 155/2006, possono, peraltro, acquisire la qualifica di impresa sociale, le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento UE n. 2204/2002.
Ai lavoratori assunti da questa nuova tipologia di imprese non potrà essere corrisposto, secondo quanto stabilito all’art. 14 del decreto in esame, un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. Appare, inoltre, decisamente rilevante il riconoscimento in favore dei lavoratori dell’impresa sociale di diritti di informazione, consultazione e partecipazione circa le attività, gli obiettivi e le decisioni dell’impresa medesima.Da ultimo, occorre dare atto che le imprese sociali potranno, nel perseguimento delle proprie finalità di utilità sociale, avvalersi anche di prestazioni di attività di volontariato nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo già assunti.