La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6314 del 22 marzo 2006 ha statuito che, ai fini dell’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 1341, secondo comma, c.c., in merito alle clausole vessatorie contenute in condizioni generali di contratto, si ha contratto concluso a mezzo di moduli o formulari predisposti da un’azienda di credito – anche in caso di utilizzo da parte della stessa di un documento informatico o “file” unilateralmente predisposto e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti. Secondo la Corte, esso è assimilabile al formulario in quanto documento – base destinato ad essere riprodotto in un numero indeterminato di esemplari.