La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1285 del 24 gennaio 2006, ha statuito che sia l’invenzione di servizio che l’invenzione di azienda – regolamentate nell’art. 23 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, ora confluito nell’art. 64 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) – presuppongono che il dipendente svolga un’attività lavorativa di ricerca preordinata all’invenzione. L’elemento distintivo tra le due fattispecie risiede, secondo i giudici di legittimità, nella presenza di una esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente il corrispettivo dell’attività inventiva (invenzione di servizio), in difetto della quale spetta al dipendente autore dell’invenzione l’attribuzione dell’equo premio previsto dalla normativa in materia.