La Suprema Corte, con sentenza n. 5635 del 15 marzo 2006, ha stabilito che l’art. 3 della L. n. 108/1990 – che estende ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori, di cui agli articoli 4 della L. 604/1996 e 15 della L. 300/1970, le conseguenze previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori a prescindere dal numero dei dipendenti e anche a favore dei dirigenti – deve intendersi applicabile, in generale, ai licenziamenti nulli per illiceità del motivo e, in particolare, a quelli che siano determinati in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o rappresaglia.