Con sentenza del 6 febbraio 2006 n. 2455, la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità del disposto dell’art. 2112 c.c. alle fattispecie in cui il trasferimento d’azienda consegua ad un provvedimento amministrativo, e non ad un atto di natura negoziale.
Chiariscono, infatti, i Giudici di legittimità, che qualora un ente pubblico abbia, dapprima, direttamente gestito un servizio pubblico, per affidarlo, in un secondo momento, ad un’autonoma organizzazione imprenditoriale all’uopo costituita, i rapporti di lavoro che si sono instaurati in capo al primo soggetto giuridico non godono della garanzia della continuità del rapporto.
In particolare, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità della continuità del rapporto di lavoro nel caso in cui il Comune, dopo aver gestito direttamente un servizio, costituisca ex novo a questo scopo un’azienda dotata di autonoma organizzazione imprenditoriale, distinta da quella amministrativa del Comune medesimo, rilevando che il rapporto di natura privatistica che si istaura con il dipendente di detta azienda non è collegabile al precedente rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che, nell’ambito del nuovo rapporto, non sono invocabili l’anzianità ed i relativi diritti in precedenza maturati.