La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6292 del 22 marzo 2006, ha statuito che un originario ramo d’azienda, deputato all’attività di assistenza nei confronti di altri rami, possa essere smembrato e i relativi contratti di lavoro dei dipendenti ceduti a un’altra impresa, senza che ciò impedisca l’applicazione dell’art. 2112 c.c. e con l’automatica prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti ceduti in capo all’azienda acquirente.
Secondo la Suprema Corte l’autonomia di un settore dell’azienda non può essere desunta esclusivamente dal numero di persone e di mezzi assegnati ad uno specifico servizio, atteso che l’elemento che giustifica l’autonomia del ramo di azienda nell’ambito della più ampia struttura aziendale va individuato nella organizzazione di beni e di persone al fine della produzione di determinati beni materiali o di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell’impresa. I Giudici di legittimità, a questo proposito, richiamano la formulazione del quinto comma dell’art. 2112 c.c., in cui il ramo d’azienda viene definito come “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.