La Corte Cassazione di Cassazione, con la sentenza n. 5938 del 31.1.2006, ha stabilito che la garanzia prevista all’art. 15 del Ccnl Dirigenti di Aziende Industriali non possa estendersi sino a coprire le spese di un processo penale in cui un dirigente sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati commessi, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, con dolo o colpa grave. Ove così fosse, infatti, si verificherebbe una palese violazione del principio di legalità che non permette che il datore di lavoro sia obbligato ad un’attribuzione patrimoniale in favore di un dipendente che, pur nel perseguimento di un interesse illecito dell’azienda, abbia deliberatamente posto in essere una condotta penalmente sanzionabile.