In tema di giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione delle Direzioni Provinciali del Lavoro, si segnala che l’art. 26 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.40, disponendo la modifica del quinto comma e l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689/1981 a far data dal 2 marzo 2006, ha previsto espressamente l’appellabilità dell’ordinanza di convalida per mancata comparizione dell’opponente, nonché della sentenza che decide il ricorso in opposizione, precedentemente impugnabili esclusivamente con ricorso in Cassazione.