Con sentenza del 2 marzo 2006 n. 4588, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, interpretando il disposto dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, ha stabilito che è consentito alla contrattazione collettiva di individuare, anche sulla base di esigenze nazionali o locali di carattere oggettivo e soggettivo, le categorie di lavoratori che possono essere assunte con contratto di lavoro a tempo determinato.
La predetta norma conferisce, pertanto, alle parti sociali una sorta di “delega in bianco”, rimettendo a queste ultime il potere di individuare nuove ipotesi di apposizione del termine, anche al di là delle causali fissate dalla legge.