In risposta ad un interpello, il Ministero del Lavoro si è espresso in data 8.3.2006 in ordine all’applicabilità della cd. “contribuzione virtuale” – di cui all’art. 29 D.L n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995 – ai dipendenti con contratto di lavoro intermittente (artt. 34 e ss., D.Lgs. n. 276/2003) del settore edile, qualora a questi ultimi spetti l’indennità di disponibilità per i periodi in cui sono meramente rimasti in attesa di utilizzazione.
In deroga al principio di infrazionabilità del minimale contributivo di cui al citato art. 29, infatti, l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che i contributi sull’indennità di disponibilità devono essere versati per il loro effettivo ammontare. Pertanto, l’indennità di disponibilità da corrispondersi al lavoratore edile a chiamata non potrà essere assoggettata al maggiore onere contributivo da calcolarsi su una retribuzione cd. “virtuale”.