Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3997 del 22.2.2006, ha affermato che costituisce lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione della propria personalità all’interno del luogo di lavoro l’impedimento o la negazione dello svolgimento delle mansioni allo stesso assegnate. In questi casi, sempre che il lavoratore riesca a dimostrare il nocumento alla propria attività professionale e vita di relazione, nonché il nesso eziologico tra questo nocumento e la consapevole condotta vessatoria del datore di lavoro, egli avrà diritto al risarcimento del danno patrimoniale da demansionamento e di quello non patrimoniale derivante dalle sofferenze psichiche subite a causa del demansionamento medesimo.