Con riferimento ad una cessione di ramo d’azienda, perfezionatasi in epoca antecedente alla modifica dell’art. 2112 c.c. e introdotta con l’art. 32, D.Lgs. n. 276/2003, la Corte di Cassazione, a conferma del proprio orientamento interpretativo, ha, con la sentenza n. 20012 del 17.10.2005, statuito che il trasferimento di un ramo dell’attività aziendale, per essere legittimo, dovrà interessare un complesso di beni che oggettivamente integri un’entità autonoma dal punto di vista organizzativo ed economico, nonché funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi. A fronte di quanto sopra, la Suprema Corte ha escluso che potessero sussistere tali requisiti in quelle ipotesi in cui il ramo d’azienda viene individuato, come tale, solo al momento del trasferimento.