Con sentenza n. 2217 del 1.2.2006, la Cassazione ha deciso che la documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l’esistenza di operazioni non contabilizzate (nel caso di specie, il quaderno di appunti personali del titolare dell’azienda), reperita presso la sede dell’impresa, “quand’anche risolventesi in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, ancorché meramente presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento iva, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti di obblighi di legge”.