Con sentenza del 30 gennaio 2006 n. 2023, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto già espresso, di recente, con la pronuncia del 6 dicembre 2005 n. 26670 in tema di violazione del principio di tempestività del licenziamento (vedi Newsletter n. 3/2006).
La Corte ribadisce, infatti, l’invalidità del licenziamento irrogato solo a seguito del passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna a carico del lavoratore, in quanto tardivo rispetto all’acquisizione, da parte del datore di lavoro, della conoscenza dei fatti contestati e posti a fondamento del provvedimento impugnato.
A questa stregua, pertanto, verificata la fondatezza dell’addebito disciplinare, incombe sul creditore della prestazione l’obbligo di intimare immediatamente il recesso in ottemperanza dei criteri desumibili dalle clausole generali di correttezza e buona fede.