Con riguardo ai rapporti di lavoro temporaneo sottoscritti prima del d.lgs. n. 276 del 2003, il Giudice delle leggi, con sentenza n. 58 del 2006, interviene in materia di sanzioni relative al contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 117, primo comma, lett. c), l. n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001), che, modificando il disposto dell’art. 10, comma secondo, l. n. 196 del 1997 (successivamente abrogato dall’art. 85, secondo comma, lett. f, d.lgs. n. 276 del 2003) prevedeva la trasformazione del contratto di lavoro temporaneo irregolare in contratto di lavoro a “tempo determinato”, ove il disposto normativo antecedente alla novella ne sanciva, invece, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa fornitrice.