Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4081 del 14.11.2005, ha deciso che, similmente a quanto avviene per l’indennità di trasferta nell’ambito del territorio nazionale, anche l’indennità estero (comprensiva di varie voci), essendo chiaramente diretta a rimborsare al dipendente le maggiori spese da questi sostenute per sé e i suoi familiari nell’interesse esclusivo del datore di lavoro, non può essere rilevante ai fini del ricalcolo del TFR, malgrado non sia in discussione la sua natura retributiva.