Cass. Civ. 12 gennaio 2006, n. 425
Con sentenza del 12 gennaio 2006 n. 425, i giudici di legittimità, in conformità con il proprio consolidato orientamento, tornano a ribadire che, al fine dell’accertamento della sussistenza di un demansionamento occorre verificare l’equivalenza in concreto delle nuove mansioni con quelle in precedenza svolte, sia sotto il profilo dell’afferenza alla medesima qualifica contrattuale, che sotto il diverso profilo della salvaguardia del livello professionale del lavoratore: a questa stregua, le nuove mansioni devono “essere tali da consentire al lavoratore l’utilizzazione del patrimonio di esperienza acquisita nella pregressa fase del rapporto di lavoro”.
In caso contrario, infatti, oltre alla condanna al pagamento del risarcimento del danno, è consentita al giudice l’emanazione dell’ordine, diretto al datore di lavoro, di reintegrare il dipendente nelle “specifiche mansioni esercitate prima della illegittima destinazione ad altro incarico”, ordine cui può ottemperarsi “anche assegnando il dipendente a mansioni diverse e caratterizzate soltanto dal requisito dell’equivalenza”.