Cass. Pen. 21 novembre 2005, n. 41698
La Suprema Corte ha ribadito che “la fattispecie di illecita mediazione nella fornitura di manodopera punita dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è stata solo parzialmente abrogata dalla fattispecie di esercizio abusivo della intermediazione di cui all’art. 18, comma primo, secondo e terzo periodo, D.Lgs. n. 276/2003”.
Ha, inoltre, chiarito, con riferimento al rapporto tra contratto di appalto e somministrazione di lavoro, che “ogni volta che un imprenditore utilizzi prestazioni di lavoratori forniti da altri, assumendosi però l’organizzazione di mezzi, la direzione dei lavori e il rischio di impresa, si concretizza una somministrazione di manodopera, che resta vietata e penalmente sanzionata se priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla nuova legge”.