Il Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese sono tenute ad inviare, entro e non oltre, la data del 31 gennaio 2006, agli uffici competenti il prospetto informativo con la base occupazionale, calcolata al 31 dicembre dell’anno precedente, per il computo della quota di riserva per l’assunzione obbligatoria di lavoratori disabili. Tale termine, avendo natura perentoria, non potrà essere prorogabile al primo giorno lavorativo utile. Peraltro, con D.M. 12 dicembre 2005, sono state inasprite le sanzioni previste all’art. 15, co. 1-4, della L. n. 68/1999 a carico delle aziende che non avranno ottemperato al suddetto obbligo di comunicazione e che non avranno coperto la quota di riserva per cause alle stesse imputabili.