Lo scorso 10 giugno 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che apporterà modifiche ai decreti attuativi della legge delega n. 183/2014, c.d. Jobs Act.
Di seguito, una sintesi delle principali modifiche e/o integrazioni apportate ai decreti legislativi.
- Modifiche al D.Lgs. n. 81/2015 in tema di lavoro accessorio
– tracciabilità dei voucher: i committenti imprenditori e i professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’effettivo inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a mezzo sms o posta elettronica:
– i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
– il luogo di svolgimento dell’attività;
– la durata della prestazione.
Alla stessa procedura sono obbligati anche i committenti imprenditori agricoli con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.
L’evidente analogia della nuova procedura con quella già in vigore per il lavoro intermittente si estende anche alla sanzione amministrativa, che va da euro 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
– esclusione del settore agricolo dall’applicazione del limite di 2.000 euro ai compensi da parte di ciascun committente. L’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è infatti già soggetto, oltre che al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, ad ulteriori limiti soggettivi: può riguardare soltanto pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli.
- Modifiche al D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali
Le modifiche apportate riguardano:
– la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi», che siano in corso da almeno 12 mesi o stipulati comunque entro il 2015, in contratti di solidarietà «espansivi», al fine di favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze. La trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto; il datore di lavoro è poi tenuto ad integrare sino al raggiungimento della misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, mentre ai lavoratori spetta l’accredito contributivo figurativo. Si prevede inoltre che le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa, maturate durante il periodo di solidarietà, restano a carico dell’INPS e che la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro è ridotta del 50%.
– la possibilità che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, possa essere applicata la riduzione contributiva, prevista dal Decreto Legge n. 510 del 1996, pari al 25% per ogni lavoratore che abbia avuto un orario ridotto più del 20%, ovvero al 35% se la riduzione d’orario supera il 30% rispetto a quello contrattuale. L’applicazione dello sgravio è previsto per un periodo massimo di 24 mesi.
- Modifiche al D.Lgs. n. 150/2015 in materia di ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)
Il provvedimento specifica e chiarisce le funzioni attribuite all’ANPAL, definendo in maniera analitica quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle competenze dell’Agenzia e attribuendole anche il coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome.
Si precisa, inoltre, che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito definito non imponibile dal TUIR.
Si prevede espressamente la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporne il commissariamento qualora vengano meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.
- Modifiche al D.Lgs. n. 151/2015 in materia di incentivi al lavoro dei disabili
In materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità vengono disposte le seguenti modifiche:
– è possibile computare i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, soltanto se la riduzione della capacità lavorativa è pari o superiore al 60%;
– l’importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo viene direttamente collegata alla misura del contributo esonerativo previsto;
– per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida;
– gli importi delle sanzioni amministrative, in caso di omesso invio del prospetto informativo, sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto riguarda la disciplina dei controlli a distanza, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato.
In ogni caso, si chiarisce che i provvedimenti autorizzativi adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico.
Viene, infine, chiarito che la procedura in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.