La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 9916 del 13 maggio 2016, ha affermato che non vi è autonomia tra l’impugnativa dell’atto di esclusione del socio e l’impugnativa del licenziamento contestualmente intimato, dal momento che il legislatore – nell’intento di affermare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro – ha previsto un rapporto di consequenzialità tra l’esclusione del socio e l’estinzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, il socio lavoratore aveva impugnato sia la delibera di esclusione da socio dinanzi alla Camera Arbitrale del Piemonte, sia il conseguente recesso dal rapporto di lavoro dinanzi al Giudice del lavoro, ricevendo una duplicazione di tutele ritenute illegittime.
Pertanto, i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la statuizione della Corte di Appello concernente l’obbligo di pagamento delle retribuzioni poste a carico della cooperativa era illegittima, in quanto costituiva una duplicazione risarcitoria rispetto alla condanna già intervenuta in sede arbitrale.