Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 17 del 20 maggio 2016, ha chiarito che è possibile assumere un lavoratore nell’anno 2016 con un contratto a tempo indeterminato e richiedere all’Inps il riconoscimento dell’esonero contributivo biennale (sconto sui contributi da versare all’Inps del 40%), pur se il lavoratore ha già beneficiato dall’anno precedente, e in riferimento ad un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato conclusosi prima dei 24 mesi, dell’esonero contributivo triennale 2015 (quello che spettava nella misura del 100% dei contribuiti previdenziali a carico dell’azienda); ciò a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e che tra le due assunzioni siano passati 6 mesi.