Con Interpello n. 20 del 20 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33 comma 3 della L. 104/1992 che prevede il diritto del lavoratore di fruire di tre giorni di permesso mensile per assistenza al familiare disabile, con riferimento alla possibilità del datore di lavoro di negare tali permessi se coincidenti con il periodo delle ferie programmate.
Al riguardo la Direzione Generale del Ministero ha ritenuto che, poiché devono prevalere le improcrastinabili esigenze di assistenza e tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali, il datore di lavoro non può negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 sopra richiamato, anche se coincidenti con il periodo di ferie già programmate, fermo restando la verifica dell’effettiva indifferibilità dell’assistenza.